Statuto

—–STATUTO—–

“ASSOCIAZIONE PMI Centro Servizi”

Art. 1 – Composizione e sede

 

E’ costituita la” PMI  Centro Servizi”

Essa ha sede legale in Scicli (Rg), in Via Giacosa n.8

Art. 2 – Principio di democrazia

 

L’ Associazione, nel più ampio rispetto dei principi di democrazia ed indipendenza, promuove, organizza e dirige tutte le iniziative necessarie ad assicurare la partecipazione attiva di tutti i soci e delle categorie rappresentate.

Tutti i soci hanno diritto di voto e non vi può essere alcuna limitazione alla loro vita sociale.

In seno all’Associazione è costituito il coordinamento della imprenditoria femminile e giovanile.

Art. 3- Oggetto e scopi

 

La “ PMI Centro Servizi ” è una associazione senza fini di lucro e rappresenta le imprese organizzate  in forma individuale o societaria (nonché i titolari di trattamenti pensionistici) che, rispettivamente, esercitano o abbiano esercitato attività commerciali, turistiche, dei servizi e ausiliarie, agricole, industriali, artigianali, nonché le altre imprese che svolgano attività affini, analoghe o accessorie a quelle indicate o che, comunque, si riconoscono nelle finalità ideali della Associazione e ne accettino lo statuto. Pertanto, possono essere ammesse le imprese di tutti i settori economici e i professionisti.

In particolare l’Associazione:

– tutela gli interessi degli associati ed in particolare le piccole e medie imprese (PMI) e dei relativi operatori;

– promuove e sostiene lo sviluppo, soprattutto sindacale, delle categorie rappresentate; Al fine di attendere agli scopi suddetti può:

– promuovere e/o fornire servizi necessari alle attività imprenditoriali degli associati, anche attraverso apposite strutture e/o promuovendo la costituzione di società, nonché di specifici organismi aventi lo scopo di patronato, di assistenza sociale e di formazione professionale;

– sviluppare iniziative sul piano economico, tecnico e professionale per le categorie rappresentate;

– promuovere, organizzare, gestire e sostenere corsi formazione professionale per tutti i campi economici e professionali: commercio, industria, turismo, agricoltura e foreste, artigianato e professioni varie, che realizza anche attraverso apposite strutture;

-promuovere, organizzare, gestire e sostenere corsi di formazione professionale per lavoratori dipendenti o aspiranti tali, giovani e/o donne, disoccupati, inoccupati etc.

-promuovere e partecipare a idonee forme previdenziali ed assicurative in favore delle imprese e degli imprenditori associati;

-promuovere e organizzare, direttamente o indirettamente, studi, ricerche, seminari, convegni e dibattiti, su tutte le tematiche, generali e settoriali, di interesse delle imprese e degli imprenditori;

-fornire informazioni, consulenza ed assistenza alle imprese e agli associati, in tutti i campi di interesse generale e settoriale, anche a mezzo di appositi e specifici servizi;

Inoltre, l’Associazione:

  1. a) attua le direttive degli organismi direttivi;
  2. b) autorizza, dirige e coordina le organizzazioni comunali, circoscrizionali e zonali;
  3. c) elabora la politica sindacale a livello territoriale e decide le conseguenti iniziative;
  4. d) vigila sull’attività delle organizzazioni territoriali di categorie;
  5. e) adotta le iniziative necessarie anche mediante la costituzione ed enti, per assicurare la miglior gestione e sviluppo dei servizi agli associati o enti locali;

L’Associazione si propone, altresì, lo sviluppo della formazione professionale ed imprenditoriale di tutti gli operatori d’impresa, o aspiranti tali, sia essi titolari e/o collaboratori.

L’Associazione propone, altresì, la promozione ed il coordinamento dell’imprenditoria in Italia e all’Estero e sviluppa l’attività degli Associati, con particolare riferimento all’innovazione dei processi formativi, nei metodi e nei contenuti.

A tal fine l’Associazione può:

  1. promuovere, coordinare, gestire attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento per imprenditori, giovani, dipendenti, quadri, tecnici e formatori in tutti i settori imprenditoriali;
  2. sviluppare azioni di ricerca, assistenza tecnica, consulenza operativa, studio e diffusione di esperienze anche nel campo della formazione e del trasferimento di tecnologie;
  3. promuovere, coordinare e gestire interventi sui problemi del mercato del lavoro e delle professioni, nonché interventi complessivi per lo sviluppo del territorio e delle sue strutture formative;
  4. realizzare iniziative in collaborazione con altri Enti, pubblici o privati, nazionali o internazionali;
  5. partecipare a programmi di cooperazione con Paesi esteri, con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo;
  6. svolgere la propria attività anche per terzi, quando l’attività in questione sia necessaria o utile per il conseguimento delle finalità associative;
  7. acquisire quote e partecipazioni in altre società, enti ed organizzazioni utili per lo sviluppo delle attività associative;
  8. svolgere altra attività e compiere tutte le operazioni e gli atti necessari o utili per il conseguimento delle finalità associative.

L’Associazione può aderire e/o federarsi ad associazioni regionali e/o nazionali di rappresentanza, siano esse riconosciute o meno dal Cnel.

 

Art. 4 – Organi

Sono organi dell’Associazione:

  1. a) L’Assemblea;
  2. c) La Giunta;
  3. d) Il Presidente;
  4. e) Il Segretario;
  5. f) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Art. 5 – Assemblea

L’Assemblea è il massimo organo di indirizzo politico generale dell’Associazione. È costituita da tutti i soci  i quali hanno tutti il diritto di voto. Ne possono, altresì, fare parte amministratori di enti e di società del sistema.

L’Assemblea:

– fissa le direttive per l’attuazione della politica sindacale;

– valuta l’attività svolta, dando gli indirizzi ritenuti opportuni;

–  valuta e controlla l’operato degli organi statutari;

– decide su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente;

– approva le modifiche dello Statuto;

– approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

– delibera sulle questioni patrimoniali eccedenti l’ordinaria amministrazione;

L’assemblea è convocata dal Presidente ed opera secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Alla scadenza di ogni quadriennio, l’assemblea è costituita nella sua prima riunione in Assemblea Elettiva al fine di eleggere la Giunta ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6 – Giunta

 

La Giunta è l’organo di direzione gestionale e di coordinamento dell’Associazione.

È composta dal Presidente, dal Segretario, dal Vice Presidente Vicario, dai Vice Presidenti; da eventuali Vice Segretari e da altri membri, questi ultimi eletti su indicazione del Presidente.

La Giunta, convocata dal Presidente, o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente:

– nomina e revoca, su proposta del Presidente e del Segretario, i responsabili degli Uffici dell’Associazione;

– attua le delibere dell’Assemblea;

– indirizza e coordina l’attività del sistema societario promosso dall’Associazione;

– decide le quote associative e la loro ripartizione;

– controlla la regolarità di gestione delle organizzazioni periferiche.

Nella sua prima riunione elegge il Presidente, il Vice Presidente Vicario e gli altri Vice Presidenti, il Segretario e uno o più Vice Segretari.

Art. 7 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta in ogni giudizio e/o procedimento. Ha la responsabilità politica dell’Associazione e di indirizzo della struttura.

Al Presidente è attribuito il compito di convocare, presiedere e dirigere l’Assemblea e la Giunta.

Il Presidente può delegare parte delle sue attribuzioni, ivi inclusa la rappresentanza in giudizio, al Vice Presidente Vicario o ad altro Vice Presidente o a un membro della Giunta.

Art. 8 – Vice Presidente Vicario

 

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente svolgendone le funzioni in caso di assenza o impedimento ed esercita, negli stessi casi, la legale rappresentanza dell’Associazione.

Il Vice Presidente Vicario può, inoltre, ricevere deleghe dal Presidente su ambiti particolari di attività.

Art. 9 – Segretario

 

Il Segretario ha la responsabilità della gestione della struttura, ha la corresponsabilità degli atti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni unitamente al Presidente, assolve ai compiti specifici demandatigli dal Presidente; collabora con il Presidente nei modi e nelle forme da essi concordate.

Art. 10 – Collegio dei Revisori

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall’Assemblea Elettiva, è composto da 3 a 7 membri – soci o non soci- effettivi e da 3 membri supplementi.

I Revisori durano in carica fino alla fine della Assemblea Elettiva successiva a quella che li ha eletti, e sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.

Art. 11 – Organizzazioni minori

 

La Giunta può istituire organizzazioni comunali, circoscrizionali e di zona. Nessuna responsabilità penale, civile e amministrativa può fare carico agli organi statuari, per le obbligazioni di qualsiasi genere assunte dalle predette organizzazioni comunali, circoscrizionali e di zona, la cui autonomia amministrativa non sia stata precedentemente autorizzata per iscritto.

Art. 12 – Organizzazione e compiti

 

Gli associati alla Associazione si organizzano sindacalmente per categorie.

I sindacati di categoria sono organizzazioni con ampi poteri di iniziativa sindacale, tali comunque da non contrastare la linea generale della Associazione alla formazione della quale concorrono.

Hanno il compito di elaborare la linea politico-sindacale della categoria e di promuovere tutte le iniziative opportune per la tutela degli interessi degli operatori rappresentati. Stipulano i contratti Provinciali di lavoro e gli altri accordi di categoria.

Ciascuna organizzazione di categoria è dotata di proprio Statuto, i cui principi e norme non possono contrastare con quelli del presente Statuto.

E’ salvaguardata l’autonomia organizzativo – gestionale interna delle organizzazioni di categoria.

Art. 13 – Organi e statuti

 

Organi di ciascun sindacato di categoria sono:

  1. a) l’Assemblea;
  2. b) la Giunta;
  3. c) il Presidente;
  4. d) il Collegio dei Revisori.

Art. 14 -Presidenza onoraria

 

La Giunta può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria della organizzazione a coloro che hanno acquisito meriti particolari o che per almeno sei anni hanno ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente dell’organizzazione che li elegge. Il Presidente onorario ha il diritto di partecipazione ai lavori dell’organo per il quale gli è stata conferita la presidenza onoraria.

Art. 15 – Autonomia patrimoniale – obbligo di rendiconto

 

L’ Associazione gode di piena e ampia autonomia giuridica, amministrativa e contabile.

Il rendiconto economico, redatto obbligatoriamente, comprende l’esercizio sociale di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre) e deve essere presentato all’assemblea entro il 30 giugno successivo.

Art. 16 – Fondo comune e avanzo di amministrazione

 

Il fondo comune dell’Associazione è costituito:

  1. a) dalle quote contributive dei soci che sono intrasmissibili;
  2. b) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
  3. c) dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell’Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sociale sarà devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe o per fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L’eventuale avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto economico, cioè quanto rimane dopo la deduzione di qualsiasi spesa ed impegno, sarà ripartito come segue:

  1. a) non meno del 20% alla riserva legale
  2. b) il rimanente per il perseguimento dei fini istituzionale (scopi sociali).

Art. 17 -Doveri dell’associato e perdita delle qualità di associato

 

L’associato deve:

  • partecipare attivamente alla vita dell’Associazione;
  • rispettare le forme statuarie;
  • operare per la tutela ed il rafforzamento dell’immagine dell’Associazione;
  • versare le quote associative annuali e tutti gli altri contributi deliberati dagli organi statuari

La qualità di associato cessa:

  1. a) per dimissioni, purché ne sia stata data comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare;
  2. b) per cessazione dell’attività;
  3. c) per espulsione;
  4. d) per incompatibilità;
  5. e) per morosità in particolare, il mancato versamento delle quote associative e dei contributi previsti per due anni consecutivi comporta l’automatica espulsione del socio dell’organizzazione.

In nessun caso il socio cessato avrà diritto al rimborso delle quote pagate.

Art. 18 – Regolamento di attuazione – Entrata in vigore – Norma di rinvio

 

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto sarà emanato un regolamento di attuazione, la cui approvazione è demandata alla Giunta.

E’ abrogato qualsiasi eventuale precedente Statuto dell’Associazione. Il presente statuto entra in vigore a partire dalla data dell’Assemblea che lo ha approvato.